Statuto della Fondazione XXV Aprile
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REPERTORIO N. 127.994 RACCOLTA N. 36.762
ATTO MODIFICATIVO di FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
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Cinque febbraio duemiladiciannove (5.02.2019)
in Pesaro via Salvatori n. 17.
Avanti a me ENRICO CAFIERO notaio in Mondolfo, iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Pesaro e Urbino.
E' presente il signor:
- NIRO CARLO GIUSEPPE, nato a Castelbottaccio (CB) il giorno 11 marzo 1949;
domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Indirizzo della fondazione denominata "FONDAZIONE XXV APRILE", con sede in Pesaro, Via Salvatori n. 17, codice fiscale 92042260411;
sono altresì presenti i signori:
- TORELLI LUIGI, nato Corato (BA) il 5 gennaio 1950;
- PIANOSI LUCIANA, nata a Pesaro il 14 febbraio 1947;
- BIANCONI GIORGIO, nato Cagli l'8 maggio 1962;
- PERIOLI GIUSEPPE, nato a Cantiano il 29 ottobre 1957, ivi residente in via XXV Marzo n. 16;
quali membri del "Consiglio di Indirizzo";
tutti cittadini italiani, comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio sono certo;
i quali premettono:
- CHE con atto a mio rogito in data 5 novembre 2008, Rep.n. 105457/21315, registrato a Fano il 26 novembre 2008 al n. 9932 e trascritto a Pesaro il 27 novembre 2008 al n. 9999 Reg. Part. e a Urbino il 27 novembre 2008 al n. 5680 Reg. Part., veniva costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE XXV APRILE" (Centro di Studi e di Ricerca sulla cultura, la formazione, l'innovazione politica ed amministrativa), con sede in Pesaro, Via Mastro Giorgio n. 12, promossa, quale Fondatore, dal partito "Democratici di sinistra Federazione di Pesaro e Urbino";
- CHE in seguito alla richiesta di riconoscimento presentata della Fondazione stessa alla Regione Marche, la commissione preposta alla valutazione dell'idoneità, ha invitato la Fondazione XXV Aprile a modificare alcuni articoli dello Statuto sociale, giusto atto modificativo a mio rogito in data 14 aprile 2009, Rep.n. 106.544/22.102, registrato a Fano il 17 aprile 2009 al n. 2830 serie 1 T;
- CHE in data 7 luglio 2009 la "Fondazione XXV Aprile" ha ottenuto il legale riconoscimento dalla Regione Marche ed è stata iscritta al n. 290 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche;
- CHE in data 31 ottobre 2017 con verbale a mio rogito rep. 125602/35011, registrato a Fano il 3 novembre 2017 al n. 6625 serie 1T, sono state introdotte ulteriori modifiche allo statuto della fondazione;- CHE è emersa la necessità di trasferire la sede legale;
tanto premesso, come parte integrante del presente atto, i costituiti convengono quanto segue:
I costituiti signori: Niro Carlo Giuseppe, Torelli Luigi, Pianosi Luciana, Bianconi Giorgio e Perioli Giuseppe
UNANIMEMENTE CONVENGONO
- DI TRASFERIRE la sede, all'interno del Comune di Pesaro, da "via Mastro Giorgio n. 18" a "via Salvatori n. 17";
- DI MANTENERE sostanzialmente inalterato lo statuto sociale, come comunque qui di seguito precisamente indicato nella sua
versione aggiornata:
STATUTO DELLA FONDAZIONE
Art. 1 Costituzione e denominazione
1.1. Con la denominazione di FONDAZIONE XXV APRILE (Centro di studi e ricerca sulla cultura, la formazione, l’innovazione politica ed amministrativa) è costituita in Pesaro, attualmente con sede in "via Salvatori n. 17", una Fondazione.
1.2. La Fondazione non ha scopo di lucro
1.3. La Fondazione opera nell’ambito del territorio della Regione Marche.
Art. 2 Finalità della Fondazione
2.1. La Fondazione ha come finalità lo studio, la promozione, la ricerca e l’innovazione della cultura (art.10 comma 1, lettera a del D.L.gs. n. 460/1997) con particolare riferimento alla storia del pensiero politico-filosofico riformista della sinistra italiana e europea.
2.3. La Fondazione, nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali:
a) intraprende iniziative volte a promuovere la cultura, con particolare attenzione alla storia del pensiero della sinistra italiana ed europea;
b) favorisce l’incontro fra tutti coloro che possano fornire supporto di idee ed ogni altro contributo e sostegno alle attività della Fondazione;
c) può promuovere, progettare ed organizzare, anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, attività formative, corsi, convegni e seminari nelle discipline di sua competenza, sia in via diretta sia a mezzo di enti, strutture e organismi pubblici o privati ai quali può aderire;
d) può promuovere pubblicazioni e iniziative editoriali di qualsiasi tipo e natura attinenti lo scopo della Fondazione;
e) promuove la raccolta di fondi e la richiesta di contributi, pubblici e privati, da destinare agli scopi della Fondazione.
2.4. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strumentali, connesse od accessorie.
Art. 3 Attività strumentali, accessorie e connesse
3.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può, tra l’altro:
a) stipulare tutti gli atti o i contratti, tra cui, senza esclusione di altri, mutui, finanziamenti di qualsivoglia natura e tipologia, anche atipica, compravendite di proprietà mobiliari e immobiliari, acquisti di diritti reali su beni immobili, convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerati necessari e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
c) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività di propria competenza;
d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione del dibattito storico, filosofico e politico dello sviluppo culturale e civile della società;
e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.
Art. 4 Patrimonio e proventi
4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili, effettuati dal Fondatore;
- da elargizioni fatte da altri enti, pubblici o privati o da donazioni o disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dai beni, mobili ed immobili, che sono pervenuti e/o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle somme delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
Art. 5 Fondo di gestione
5.1. Il fondo di gestione, per l’adempimento dei compiti della Fondazione, è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie o elargizioni che provengano alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- dai contributi da chiunque provenienti e destinati all'attività della Fondazione o finalizzate a specifiche iniziative;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e da ogni altra entrata di qualsivoglia tipologia e natura, che non siano espressamente destinate a patrimonio.
5.2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
5.3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della stessa medesima e unitaria struttura.
5.4 È obbligo impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 6 Fondatore
6.1. Fondatore è: Democratici di Sinistra – Federazione di Pesaro e Urbino.
Art. 7 Sostenitori e Aderenti
7.1. Possono assumere la qualifica di “Sostenitori” enti, amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole o associate, che condividendo le finalità della Fondazione, partecipano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o beni, materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
7.2. Possono assumere la qualifica di “Aderenti” gli enti, amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole o associate, che contribuiscono, in via non continuativa, agli scopi della Fondazione in conformità a quanto deliberato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
7.3. I “Sostenitori” e gli “Aderenti” sono ammessi con delibera del Consiglio d’Amministrazione. Qualora entro 90 giorni di calendario dalla domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione non si sia pronunciato la domanda deve intendersi rigettata.
7.4. La qualifica di “Sostenitore” e di “Aderente” permane per il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
7.5. I “Sostenitori” e gli “Aderenti” nell’ambito di assemblee riservate alle specifiche categorie, possono nominare uno o più consiglieri in conformità a quanto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, le assemblee sono convocate dal Presidente della Fondazione e deliberano validamente, a maggioranza
semplice, indipendentemente dal numero dei soci presenti.
7.6. Almeno una volta all’anno il Presidente della Fondazione convoca l’assemblea dei “Sostenitori” e l’assemblea degli “Aderenti” (anche congiuntamente) al fine di fornire informazioni sull’attività della Fondazione.
Art. 8 Organi
8.1 Sono organi della Fondazione:
a. il Consiglio di Indirizzo;
b. il Presidente del Consiglio di Indirizzo;
c. il Consiglio di Amministrazione;
d. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
e. il Collegio dei Revisori dei Conti;
f. il Comitato Scientifico;
g. il Direttore Generale.
Art. 9 Consiglio di Indirizzo
9.1. Il Consiglio di Indirizzo svolge compiti di programmazione, indirizzo ed individuazione degli obiettivi fondamentali delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari.
9.2. Ne fanno parte i seguenti consiglieri nominati a vita ai sensi dell’articolo 9 e seguenti del presente statuto:
- sig. Niro Carlo Giuseppe nato a Castelbottaccio il giorno 11/03/1949, residente a Pesaro via Martiri di Fragheto n. 45, Codice Fiscale NRI CLG 49C11 C066M; in qualità di Presidente eletto nella seduta del 10/12/2014, confermato alla carica nella seduta del 1/12/2017;
- Sig. Bianconi Giorgio nato Cagli il giorno 8/05/1962, residente a Pesaro via del Cinema n. 27, Codice Fiscale BNC GRG 62E08 B352X; nominato nella seduta del 09/03/2016;
- sig.ra Pianosi Luciana, nata a Pesaro il 14/02/1947, residente a Pesaro via P. Fastiggi n. 183, Codice Fiscale PNS LCN 47B54 G479A;
- sig. Perioli Giuseppe, nato a Cantiano il 29/10/1957, residente a Cantiano via XXV Marzo n. 16, Codice Fiscale PRL GPP 57R29 B636D; nominato nella seduta del 31/10/2017;
- sig. Torelli Luigi, nato Corato (BA) il 05/01/1950, residente a Urbino via Vicolo dei Saponari n. 13, Codice Fiscale TRL LGU 50A05 C983Q;
il Sig. Niro Carlo Giuseppe è il Presidente del Consiglio di Indirizzo per la durata di tre esercizi.
9.3. In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di una delle persone fisiche di cui al punto 9.2, gli altri Consiglieri di Indirizzo con la maggioranza dei 3/4 dei Consiglieri in carica procederanno alla cooptazione di un nuovo Consigliere di Indirizzo che, resterà a sua volta in carica a vita.
9.4. L’esclusione di un Consigliere di Indirizzo può essere deliberata dal Consiglio di Indirizzo con il voto unanime di tutti gli altri Consiglieri in carica. L’esclusione sarà validamente operante a far tempo dalla data della delibera.
9.5. Il Consiglio di Indirizzo ha il compito di:
a) eleggere, ogni tre esercizi, i membri del Consiglio di Amministrazione, dopo averne fissato il numero;
b) nominare il Presidente del Consiglio di Indirizzo;
c) nominare il membro del Collegio dei Revisore dei Conti;
d) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
e) deliberare le modifiche dello Statuto della Fondazione;
f) approvare il Bilancio che è predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
g) autorizzare il Consiglio di Amministrazione alla vendita e all’acquisto di beni immobili e/o di partecipazioni societarie, nonché alla contrazione di mutui e/o finanziamenti di valore eccedente €. 300.000,00.
9.6. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono tenute almeno una volta all’anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o ad istanza di almeno due dei membri, nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione.
9.7. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Indirizzo mediante lettera e-mail o lettera cartacea o fax, da recapitarsi a ciascun componente almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per la riunione.
L’avviso deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza. In casi di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o lettera e-mail inviato con tre giorni di preavviso.
9.8. Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza dei suoi componenti salvo che per le deliberazioni di modifiche statutarie per le quali è necessaria la maggioranza dei 4/5.
9.9. Delle adunanze del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato a maggioranza tra gli intervenuti.
Art. 10 Presidente del Consiglio di Indirizzo
10.1. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è designato, fatto salvo per il primo mandato per il quale è nominato dal Fondatore, dal Consiglio di Indirizzo fra i suoi membri e lo presiede.
10.2 Il Presidente del Consiglio di Indirizzo, inoltre:
a) redige annualmente una relazione sull'attività della Fondazione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Indirizzo e da comunicare al Consiglio d’Amministrazione;
b) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
c) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi.
Art. 11 Consiglio di Amministrazione
11.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, secondo quanto fissato dal Consiglio di Indirizzo, da cinque a quindici membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Consiglio di Indirizzo.
Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione i componenti del Consiglio di Indirizzo.
11.2. I Consiglieri di Amministrazione restano in carica tre esercizi, salvo revoca anche non motivata da parte del Consiglio di Indirizzo e possono essere riconfermati dopo la scadenza del mandato.
11.3. In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo, tempestivamente convocato dal Presidente del Consiglio di Indirizzo, procederà alla sua sostituzione.
11.4. Il Consiglio di Amministrazione salvo quanto riservato al Consiglio di Indirizzo ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:
a) approva la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, anche tenendo conto della relazione del Presidente del Consiglio d’Indirizzo;
b) nomina il Direttore Generale ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto e ne determina il compenso;
c) predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
d) approva il regolamento della Fondazione;
e) delibera sui contratti da stipulare nell'interesse della Fondazione e sulle liti attive e passive, delegando il Presidente del Consiglio di Amministrazione all’esercizio dei relativi adempimenti;
f) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, delegando il Presidente all’esercizio dei relativi adempimenti;
g) predispone e attua i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione, secondo le direttive del Consiglio di Indirizzo;
h) delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non apportati al patrimonio della Fondazione;
i) individua i dipartimenti operativi della Fondazione e procede alla nomina dei Responsabili;
j) determina il numero di componenti del Comitato Scientifico e li nomina;
k) delibera su eventuali accordi di collaborazione fra la Fondazione e altri enti o privati, fissandone le condizioni;
l) delibera su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti e/o associazioni di qualsivoglia
tipologia, che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;
m) delibera, all’occorrenza, la costituzione di Commissioni Consultive;
n) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.
11.5. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, conferire speciali incarichi ai singoli Consiglieri, anche con facoltà di sub delega, fissandone le attribuzioni e i limiti.
Art. 12 Convocazione e deliberazioni del Consiglio
12.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte all’anno, per la predisposizione e l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Il Consiglio di Amministrazione deve, altresì, essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.
12.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta mediante lettera e-mail o lettera cartacea o fax, da recapitarsi a ciascun componente almeno sei giorni di calendario prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza. In casi di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o lettera e-mail inviato con tre giorni di preavviso.
12.3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la presidenza del Presidente o del Vice Presidente e designa un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.
12.4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.
12.5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro.
Art. 13 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
13.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se non nominato dal Consiglio di Indirizzo, è designato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti e lo presiede.
13.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale o per singoli atti.
13.3 Il Presidente, inoltre:
a) redige annualmente, anche sulla scorta della relazione reativa all’esercizio precedente predisposta dal Presidente del Consiglio di Indirizzo, una relazione programmatica sull'attività futura della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
b) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
c) esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.
Art. 14 Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
14.1. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
Art. 15 Collegio dei Revisori dei Conti
15.1. Il controllo è devoluto ad un Sindaco Revisore, nominato dal Consiglio di Indirizzo che provvede altresì alla nomina di un Sindaco Revisore supplente, scelti tra le persone iscritte nell’elenco dei revisori contabili da almeno cinque anni.
15.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione ed esercita il controllo contabile.
15.3. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere confermati.
15.4 I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.
15.5. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.
Art. 16 Comitato Scientifico
16. Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Comitato Scientifico determinandone il numero dei componenti, le funzioni e la durata.
Art. 17 Direttore generale
17.1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore Generale determinandone le competenze e le relative deleghe operative.
17.2. Il Direttore, se nominato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 18 Commissioni Consultive
18. Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga utile, può costituire ed avvalersi, determinandone composizione, compiti e durata, di Commissioni Consultive che svolgano funzioni istruttorie, preparatorie, di coordinamento e supporto tecnico, organizzativo o operativo a determinate attività del Consiglio stesso.
Art. 19 Esercizio - Scritture Contabili - Bilancio
19.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
19.2. La Fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e in particolare alla tenuta dei libri giornale ed inventari in conformità di quanto disposto dagli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile.
19.3. Il bilancio di esercizio della Fondazione deve essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.
Art. 20 Norma finale e devoluzione del patrimonio
20.1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione con deliberazione del Consiglio di Indirizzo con la maggioranza di 4/5 dei suoi componenti.
20.2. Per l'esecuzione della liquidazione il Consiglio di Indirizzo nomina uno o più liquidatori. È obbligo inoltre devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità (C.M. n. 56/E/2010, punto 1,3).
Art. 21 Rinvio
21.1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.".
I comparenti dichiarano e confermano di essere stati informati in materia di privacy ed acconsentono l'intero trattamento dei propri dati personali per tutti i fini consentiti dalla legge, esonerando il notaio rogante da ogni sua personale e professionale responsabilità al riguardo.
Richiesto io notaio ho dato lettura del presente atto ai comparenti, i quali dichiarano di approvarlo.
E' scritto a macchina da persona di fiducia, sotto la mia direzione, in tre fogli con undici facciate occupate.
Sottoscritto alle ore diciannove e minuti dieci.
F.to Carlo Giuseppe Niro
F.to Luigi Torelli
F.to Giorgio Bianconi
F.to Luciana Pianosi
F.to Giuseppe Perioli
F.to Enrico Cafiero notaio sigillo